Art. 11 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 17 e 18 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 1

((Nei Comuni il cui Consiglio e' composto di 15 o di 20 membri, la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato)). Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, puo' ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse. In questo caso, si procedera' all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. ((La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio. Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione. Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la meta' dei propri membri. Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale)). La decisione della Giunta provinciale amministrativa e' pubblicata nell'albo comunale ((ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avra' disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalita' di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avra' ordinata la revoca di ufficio)).

Testo vigente dal 28 marzo 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1956

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956. 10 parole tolte, 164 parole aggiunte.

tolto: Laaggiunto: Nei Comuni il cui Consiglio e' composto di 15 o di 20 membri, la elezione dei consiglieri comunali tolto: nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si effettua con il sistema maggioritario e aggiunto: con voto limitato. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di … all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. La aggiunto: domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio. Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione. Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la meta' dei propri membri. Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. La decisione della Giunta provinciale amministrativa e' pubblicata nell'albo comunale aggiunto: ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avra' disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalita' di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avra' ordinata la revoca di ufficio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art11 · fonte del testo

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