[1](Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3, 4, 5 e 6)

[2]((Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e' composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da piu' di 50 membri. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta')). 12 Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovra' essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalita' si procede alla elezione dei membri supplenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 novembre 2000, n.340

12

con decorrenza dal 1 gennaio 2002

La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Testo vigente dal 9 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1967 al 9 dicembre 2000. 36 parole tolte, 29 parole aggiunte.

Per tolto: la elezione aggiunto: l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda … eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tolto: due nei Comuni il cui Consiglio aggiunto: tre nei comuni il cui consiglio e' composto da tolto: 20 membri, a tre nei Comuni il cui Consiglio aggiunto: un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da tolto: 30 a 50 membri e a quattro nei Comuni il cui Consiglio ha da 60 a 80 membri aggiunto: piu' di 50 membri. A parita' di tolto: voto aggiunto: voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. Nella Commissione deve essere rappresentata …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 novembre 2000, n.340

    La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art13 · fonte del testo

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