[1](D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 10 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 17, comma 2°, lett. b)

[2]Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto applicabili. Per quanto non previsto dal presente Testo Unico, si applicano al Sindaco le disposizioni del citato Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Testo vigente dal 6 aprile 1951

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 4/1965

    Illegittimità dichiarata
    19 febbraio 1965

    decidendo con unica sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale proposti con le ordinanze indicate in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 158 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 22 del T.U. della stessa legge approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede del…

    Art. 22 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 10 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 81/1964

    Altra decisione
    12 novembre 1964

    ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SAND…

    Art. 10 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art10 · fonte del testo

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