Art. 3 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 3, comma 1° e 2° e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 15

((La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di: quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; dodici assessori e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti; dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e due assessori negli altri. Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti e' di due)).

Testo vigente dal 28 marzo 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1956

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956. 67 parole tolte, 70 parole aggiunte.

La Giunta municipale si compone del tolto: Sindaco, aggiunto: sindaco che la presiede, e di tolto: un numero di assessori non superiore a 12 effettivi e 3aggiunto: : quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni tolto: cui sono assegnati 80 consiglieri; 8 effettivi e 3 aggiunto: con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; dodici assessori e tre supplenti nei Comuni tolto: cui sono assegnati 60 consiglieri; 6 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 40 o piu' consiglieri; 4 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 20 o piu' consiglieri; e 2 effettivi aggiunto: con popolazione superiore ai 250.000 abitanti; dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e due assessori negli altri. Nei Comuni delle ultime tolto: tre aggiunto: quattro categorie il numero tolto: massimo degli assessori supplenti e' di duetolto: . Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del Sindaco.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art3 · fonte del testo

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