[1](Art. 2 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

[2]((Le deliberazioni comunali, aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare, non sono esecutive se non sono approvate dal Consiglio scolastico o dal Regio provveditore, secondo le rispettive competenze, ed inoltre dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa nei casi in cui tale approvazione sia richiesta dalla legge comunale e provinciale.

[3]Quando l'autorita' comunale non deliberi sulle operazioni fatte obbligatorie dalla legge e dai regolamenti scolastici, oppure deliberi sulle operazioni stesse in modo non rispondente ai fini di legge, si sostituiscono ad essa il Consiglio scolastico o il Regio provveditore, secondo le rispettive competenze, promuovendo, ove occorrano, i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'art. 220 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 64 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in riforma della detta legge.

[4]Quando l'urgenza del caso lo richieda, nella ipotesi del presente articolo, il Regio provveditore ha facolta' di deliberare in luogo del Consiglio scolastico, sottoponendogli il relativo provvedimento, per la ratifica, nella sua prima adunanza)).

Testo vigente dal 27 giugno 1930

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1930

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1928 al 27 giugno 1930. 13 parole tolte, 58 parole aggiunte in 3 capoversi.

Le deliberazioni comunali tolto: aventiaggiunto: , aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementareaggiunto: , non sono esecutive se non sono approvate dal Consiglio scolastico o dal aggiunto: Regio provveditore, secondo le rispettive competenzetolto: .aggiunto: , ed inoltre dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa nei casi in cui tale approvazione sia richiesta dalla legge comunale e provinciale.

Quando l'autorita' comunale non deliberi sulle operazioni fatte obbligatorie dalla legge e dai regolamenti scolasticiaggiunto: , oppure deliberi sulle operazioni stesse in modo non rispondente ai fini di legge tolto: senza ottenere l'approvazione delle autorita' scolastiche competenti, si sostituiscono ad essa il Consiglio scolastico tolto: e il aggiunto: o il Regio provveditore, secondo le rispettive competenze, tolto: promovendo aggiunto: promuovendo, ove occorrano, i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativaaggiunto: , ai termini dell'art. 220 del testo unico della legge comunale e provincialetolto: .aggiunto: , approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 64 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in riforma della detta legge.

Quando l'urgenza del caso lo richieda, tolto: nelle aggiunto: nella ipotesi del presente articolo, il aggiunto: Regio provveditore ha facolta' di deliberare tolto: il aggiunto: in luogo del Consiglio aggiunto: scolastico, sottoponendogli il relativo provvedimento, per la ratifica, nella sua prima adunanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art53 · fonte del testo

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