È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, comma 2, del t.u. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - che, derogando alla previsione generale del codice penale, stabilisce un termine prescrizionale di due anni per i reati contemplati dallo stesso t.u. - sollevata con riferimento agli artt. 1, 3, 48, comma 2, 97 e 112 Cost., sia perché le diverse scelte presenti nei due sottosistemi (elezioni politiche nazionali, per cui vigono le regole ordinarie poste dall'art. 157 cod. pen.; elezioni comunali, provinciali e regionali, relativamente alle quali è prevista la prescrizione biennale per i reati elettorali ivi contemplati), anche con riferimento al termine prescrizionale, sono espressione della discrezionalità del legislatore per quanto attiene alla sfera (e in particolare all'"an" e al "quomodo") della punibilità; sia perché la Corte non potrebbe sindacare la disposizione di favore denunciata assumendo come termine di raffronto l'art. 157 cod. pen., che, pur essendo norma di carattere generale, non può essere considerata momento necessario di attuazione, o di salvaguardia, dei principi costituzionali invocati, dai quali non può trarsi alcuna indicazione circa la specifica disciplina dei reati elettorali e degli istituti che incidano sulla sfera della punibilità, tenuto conto che le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella tutela penale, potendo queste essere soddisfatte con meccanismi diversi dall'incriminazione quale "estrema ratio". - S. n. 447/1998. red.: S. Di Palma
Art. 100 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost.