Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente Testo Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione e' interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'alto non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la meta' del termine stabilito per la prescrizione.

Testo vigente dal 23 giugno 1960

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 288/1999

    Questione inammissibile
    9 luglio 1999

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, comma 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost., in quanto è rimesso alla ragionevole ponderazione del legislatore non solo ogni aggravamento di pena, ma anche l'inasprimento della disciplina sostanziale che attenga alla punibilità ed in quanto la Corte non potrebbe comunque sindacare la disposizione di favore denunziata, assumendo quale termine di raffronto l'art. 157 cod. pen., che è, si', norma di carattere generale, ma non per questo può essere considerata come momento necessario di attuazione dei principi costituzionali invocati. - S. n. 455/1998.

    Art. 100 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 455/1998

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1998

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, comma 2, del t.u. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - che, derogando alla previsione generale del codice penale, stabilisce un termine prescrizionale di due anni per i reati contemplati dallo stesso t.u. - sollevata con riferimento agli artt. 1, 3, 48, comma 2, 97 e 112 Cost., sia perché le diverse scelte presenti nei due sottosistemi (elezioni politiche nazionali, per cui vigono le regole ordinarie poste dall'art. 157 cod. pen.; elezioni comunali, provinciali e regionali, relativamente alle quali è prevista la prescrizione biennale per i reati elettorali ivi contemplati), anche con riferimento al termine prescrizionale, sono espressione della discrezionalità del legislatore per quanto attiene alla sfera (e in particolare all'"an" e al "quomodo") della punibilità; sia perché la Corte non potrebbe sindacare la disposizione di favore denunciata assumendo come termine di raffronto l'art. 157 cod. pen., che, pur essendo norma di carattere generale, non può essere considerata momento necessario di attuazione, o di salvaguardia, dei principi costituzionali invocati, dai quali non può trarsi alcuna indicazione circa la specifica disciplina dei reati elettorali e degli istituti che incidano sulla sfera della punibilità, tenuto conto che le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella tutela penale, potendo queste essere soddisfatte con meccanismi diversi dall'incriminazione quale "estrema ratio". - S. n. 447/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 100 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art100 · fonte del testo

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