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(Art. 53 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982) (( (Altre violazioni).)) ((1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, e' punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 25, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25, comma 2. 2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, e' punito con la sazione amministrativa dal cento al duecento percento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonche' i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, del pari applicabile a chi:

  • a)non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli;
  • b)dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza;
  • c)rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che ne sia fatta copia autentica, di autentiche di cui all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1. 4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, societa' di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, societa' o enti.))

Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 29 giugno 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 1 aprile 1998. 203 parole tolte, 144 parole aggiunte in 4 capoversi.

(Art. 53 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982)tolto: Altre violazioni aggiunto: (Altre violazioni). 1. L'erede o il legatarioaggiunto: , al quale sono stati devoluti beni culturaliaggiunto: , e' punito, nei casi previsti tolto: nell'art. aggiunto: nell'articolo 13, comma 4, con la tolto: pena pecuniaria da due a cinque volte l'imposta o la maggiore imposta liquidata a norma dell'art. 32 o dell'art. 35 aggiunto: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 25, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 25, comma 2. 2. Chi tolto: trasgredisce aggiunto: viola i divieti stabiliti tolto: nell'art. aggiunto: dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie tolto: l'obbligo aggiunto: all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, e' punito con la tolto: pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta o che sarebbe stata dovuta dagli eredi o dai legatari aggiunto: sazione amministrativa dal cento al duecento percento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e tolto: diritti ereditari aggiunto: ai diritti ai quali si riferisce la violazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni tolto: dell'art. aggiunto: di cui all'articolo 48, comma 6, i soggetti tolto: indicati nel comma stesso e nel aggiunto: ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonche' i concedenti o aggiunto: i depositari, sono puniti con la tolto: pena pecuniaria aggiunto: sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a tolto: cinque milioni. 4. Chi aggiunto: lire quattro milioni, del pari applicabile a chi:

aggiunto: a) non ottempera alle richieste dell'ufficio tolto: del registro fatte a norma dell'art. 47 e' punito con la pena pecuniaria da lire sessantamila a unmilioneduecentomila; chi aggiunto: o comunica dati incompleti o infedeli;

aggiunto: b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae tolto: comunque all'ispezione scritture contabili obbligatorie e' punito con la pena pecuniaria da lire unmilioneduecentomila a sei milioni. 5. Chi aggiunto: all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza;

aggiunto: c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 23, comma 3, di consegnare tolto: ai soggetti aggiunto: agli obbligati alla dichiarazione tolto: della successione i titoli delle passivita' o tolto: permettere aggiunto: non permette che ne sia fatta copia autentica, di tolto: consegnare o rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui tolto: all'art. 23 e all'art. aggiunto: all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1tolto: , e' punito con la pena pecuniaria da lire centoventimila a unmilioneottocentomila. 6. Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti nel presente testo unico e' punita, se non e' diversamente disposto, con la pena pecuniaria da lire sessantamila a trecentomila. La pena pecuniaria e'aggiunto: . 4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata per la violazione di obblighi o tolto: divieti stabiliti aggiunto: di divieti posti a carico di tolto: pub-blici ufficiali, di impiegati dello Stato e di enti pubblici territoriali e di aziende o istituti di credito; delle violazioni l'ufficio del registro da' comunicazione all'amministrazione di appartenenza o agli organi di vigilanza aggiunto: pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, societa' di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, societa' o enti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art53 · fonte del testo

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