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(Art. 53 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982) Altre violazioni 1. L'erede o il legatario al quale sono stati devoluti beni culturali e' punito, nei casi previsti nell'art. 13, comma 4, con la pena pecuniaria da due a cinque volte l'imposta o la maggiore imposta liquidata a norma dell'art. 32 o dell'art. 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'art. 25, comma 2. 2. Chi trasgredisce i divieti stabiliti nell'art. 48, commi da 2 a 4, o non adempie l'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta o che sarebbe stata dovuta dagli eredi o dai legatari in relazione ai beni e diritti ereditari ai quali si riferisce la violazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni dell'art. 48, comma 6, i soggetti indicati nel comma stesso e nel successivo comma 7, nonche' i concedenti o depositari, sono puniti con la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a cinque milioni. 4. Chi non ottempera alle richieste dell'ufficio del registro fatte a norma dell'art. 47 e' punito con la pena pecuniaria da lire sessantamila a unmilioneduecentomila; chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione scritture contabili obbligatorie e' punito con la pena pecuniaria da lire unmilioneduecentomila a sei milioni. 5. Chi rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'art. 23, comma 3, di consegnare ai soggetti obbligati alla dichiarazione della successione i titoli delle passivita' o permettere che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all'art. 23 e all'art. 30, comma 1, e' punito con la pena pecuniaria da lire centoventimila a unmilioneottocentomila. 6. Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti nel presente testo unico e' punita, se non e' diversamente disposto, con la pena pecuniaria da lire sessantamila a trecentomila. La pena pecuniaria e' raddoppiata per la violazione di obblighi o divieti stabiliti a carico di pub-blici ufficiali, di impiegati dello Stato e di enti pubblici territoriali e di aziende o istituti di credito; delle violazioni l'ufficio del registro da' comunicazione all'amministrazione di appartenenza o agli organi di vigilanza.

Testo in vigore dal 27 novembre 1990 al 1 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art53 · fonte del testo

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