Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
1 pronuncia che riguarda l’art. 42, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di imposta di successione, è ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, commi 1 e 2, e 23, comma 4, del d.lgs. n. 346 del 1990, la deducibilità della passività non dichiarata, il cui fatto generativo sia antecedente alla morte del de cuius, ancorché il suo accertamento e la sua quantificazione intervengano con sentenza definitiva successiva alla morte, sempre che l'interessato ne dimostri l'esistenza, con le modalità previste dal medesimo art. 23, nei sei mesi successivi alla suddetta definitività; il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta, pagata senza tenere conto della passività decorre, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. 346 del 1990, dalla definitività della sentenza.
Art. 42 · Art. 20 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 21 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 23 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2025 al 1 gennaio 2027. 316 parole tolte, 29 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: ( Art. 47 D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986) Rimborso dell'imposta 1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta:
tolto: a) pagata indebitamente o risultante pagata in piu' a norma dell'art. 40, commi da 1 a 3;
tolto: b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullita', annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;
tolto: c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne e' accertata l'esistenza;
tolto: d) pagata da enti ai quali e' stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredita' o il legato, ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale;
tolto: e) risultante pagata o pagata in piu' a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;
tolto: f) risultante pagata in piu' a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passivita' o della spettanza di riduzioni e detrazioni;
tolto: g) LETTERA ABROGATAaggiunto: Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 42
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.tolto: LGS. 18 SETTEMBRE 2024aggiunto: L. 31 DICEMBRE 2025, N. tolto: 139;
tolto: h) risultante pagata in piu' a seguito della chiusura della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata dopo la presentazione della dichiarazione della successione. 2. Il rimborso, salvo il disposto dell'art. 40, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all'ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. 3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all'articolo 37, comma 2. 4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10; gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare. aggiunto: 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art42 · fonte del testo
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