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(Artt. 13, comma 4, e 16 D.P.R. n. 637/1972) Dimostrazione dei debiti 1. La deduzione dei debiti e' subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all'art. 21, comma 1, ovvero:

  • a)di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;
  • b)di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;
  • c)di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;
  • d)di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti. 2. La deduzione dei debiti verso aziende o istituti di credito, anche se risultanti nei modi indicati nel comma l, e' subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo. 3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonche', tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passivita' indicate nell'art. 16, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della societa' o dell'ente. Le firme devono essere autenticate. 4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorche' non indicati nella dichiarazione della successione, puo' essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo e divenuto definitivo.

Testo in vigore dal 27 novembre 1990 al 3 ottobre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 426/1995

    Questione infondata
    12 settembre 1995

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono che il termine di tre anni per la presentazione della documentazione delle passività deducibili, gravanti l'asse ereditario, decorre dall'apertura della successione e non invece dal momento in cui gli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione sono chiamati all'eredità, pur nel caso in cui la chiamata all'eredità avvenga dopo l'apertura della successione, a seguito dell'accertamento giudiziale della falsità di un atto testamentario, poiché il significato esatto delle norme impugnate, secondo una ricostruzione logico-sistematica delle stesse, è che il termine per la presentazione della documentazione dei debiti deducibili decorre, nell'ipotesi di sopravvenienza di un evento che da' luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 346 del 1990, dalla data in cui si è verificato l'evento medesimo, al pari di quanto previsto per la presentazione della dichiarazione sostitutiva o integrativa. red.: F. Mangano

    Art. 23 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art23 · fonte del testo

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