Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 89/2026

    Ha colpito questo articolo
    28 maggio 2026

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel testo applicabile prima della modifica di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), del d.lgs. n. 139 del 2024, nella parte in cui, nel prevedere che la determinazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni relativa alle rendite vitalizie deve essere compiuta moltiplicando la rendita vitalizia annua per il coefficiente riportato nel prospetto allegato al t.u. sull’imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986), non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lett. c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 %. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. tributaria, nelle condizioni di tassi di interesse inferiori all’unità, da un lato sconfina nella manifesta arbitrarietà in quanto produce una situazione fiscale estrema nella quale, considerata l’attuale aspettativa di vita, l’imposizione fiscale può superare il valore del legato; dall’altro lato risulta priva di una giustificazione razionale, producendo l’effetto di “distruggere” fiscalmente lo stesso istituto del legato di rendita vitalizia. È, pertanto, necessario ricondurre tale norma all’interno del rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, utilizzando a tal fine, il saggio legale d’interesse del 2,5 %, grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento già presente nell’ordinamento. Trattandosi di una soluzione empirica, che riporta a una dimensione non irragionevole la misura dell'imposta, sarebbe certamente auspicabile un intervento normativo che calibrasse con criteri conoscibili e razionalmente giustificabili, anche quanto al metodo di calcolo, l’imposizione fiscale sulle rendite vitalizie. (Precedenti: S. 180/2025; S. S. 31/2025 - mass. 46641; S. 128/2024; S. 90/2024; S. 6/2024 - mass. 45948; S. 95/2022 - mass. 44715; S. 54/2020).

    Art. 17 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 46 Testo unico l'imposta di registro · Art. 102 Testo unico imposta di registro e di altri tributi indiretti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

20 versioni dal 1990

1990oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 4 giugno 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 5 mesi
  3. 15 gennaio 2026 — 4 giugno 2026per 5 mesi
  4. 20 dicembre 2025 — 15 gennaio 2026per 26 giorni
  5. 15 gennaio 2025 — 20 dicembre 2025per 11 mesi
  6. 3 ottobre 2024 — 15 gennaio 2025per 3 mesi
  7. 13 gennaio 2024 — 3 ottobre 2024per 9 mesi
  8. 14 gennaio 2023 — 13 gennaio 2024per 12 mesi
  9. 14 gennaio 2022 — 14 gennaio 2023per un anno
  10. 14 gennaio 2021 — 14 gennaio 2022per un anno
  11. 14 gennaio 2020 — 14 gennaio 2021per un anno
  12. 12 gennaio 2019 — 14 gennaio 2020per un anno
  13. 12 gennaio 2018 — 12 gennaio 2019per un anno
  14. 15 gennaio 2017 — 12 gennaio 2018per 12 mesi
  15. 12 gennaio 2014 — 15 gennaio 2017per 3 anni
  16. 14 gennaio 2012 — 12 gennaio 2014per un anno
  17. 15 gennaio 2011 — 14 gennaio 2012per 12 mesi
  18. 15 gennaio 2010 — 15 gennaio 2011per un anno
  19. 26 gennaio 2008 — 15 gennaio 2010per un anno
  20. 27 novembre 1990 — 26 gennaio 2008testo originarioper 17 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 2026 al 1 gennaio 2027. 327 parole tolte, 32 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: ( Art. 23 D.P.R. n. 637/1972) Rendite e pensioni

tolto: 1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:

tolto: a) il valore pari a quaranta volte l'annualita', se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;

tolto: b) il valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se e' prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non puo' superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;

tolto: c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, in relazione all'eta' della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone si tiene conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari se e' prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'eta' del piu' giovane se vi e' diritto di accrescimento fra loro; se e' prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'eta' di questa. 1-bis.Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione. 1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.aggiunto: Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 17

aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art17 · fonte del testo

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