Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 2011 al 14 gennaio 2012. Leggi il testo vigente →

(Art. 23 D.P.R. n. 637/1972) Rendite e pensioni 1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:

  • a)il ventuplo dell'annualita', se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; 27 28 30
  • b)il valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se e' prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non puo' superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima; 27 28 30
  • c)il valore che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'eta' della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone si tiene conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari se e' prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'eta' del piu' giovane se vi e' diritto di accrescimento fra loro; se e' prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'eta' di questa.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 7 gennaio 2008

27

Il Decreto 7 gennaio 2008 (in G.U. 11/01/2008, n. 9) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 33,33 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008".

Decreto 23 dicembre 2009

28

Il Decreto 23 dicembre 2009, (in G.U. 31/12/2009, n. 303), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010".

Decreto 23 dicembre 2010

30

Il Decreto 23 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 66,66 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011".

Testo in vigore dal 15 gennaio 2011 al 14 gennaio 2012

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 89/2026

    Ha colpito questo articolo
    28 maggio 2026

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel testo applicabile prima della modifica di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), del d.lgs. n. 139 del 2024, nella parte in cui, nel prevedere che la determinazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni relativa alle rendite vitalizie deve essere compiuta moltiplicando la rendita vitalizia annua per il coefficiente riportato nel prospetto allegato al t.u. sull’imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986), non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lett. c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 %. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. tributaria, nelle condizioni di tassi di interesse inferiori all’unità, da un lato sconfina nella manifesta arbitrarietà in quanto produce una situazione fiscale estrema nella quale, considerata l’attuale aspettativa di vita, l’imposizione fiscale può superare il valore del legato; dall’altro lato risulta priva di una giustificazione razionale, producendo l’effetto di “distruggere” fiscalmente lo stesso istituto del legato di rendita vitalizia. È, pertanto, necessario ricondurre tale norma all’interno del rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, utilizzando a tal fine, il saggio legale d’interesse del 2,5 %, grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento già presente nell’ordinamento. Trattandosi di una soluzione empirica, che riporta a una dimensione non irragionevole la misura dell'imposta, sarebbe certamente auspicabile un intervento normativo che calibrasse con criteri conoscibili e razionalmente giustificabili, anche quanto al metodo di calcolo, l’imposizione fiscale sulle rendite vitalizie. (Precedenti: S. 180/2025; S. S. 31/2025 - mass. 46641; S. 128/2024; S. 90/2024; S. 6/2024 - mass. 45948; S. 95/2022 - mass. 44715; S. 54/2020).

    Art. 17 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 46 Testo unico l'imposta di registro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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  3. 15 gennaio 2026 — 4 giugno 2026per 5 mesi
  4. 20 dicembre 2025 — 15 gennaio 2026per 26 giorni
  5. 15 gennaio 2025 — 20 dicembre 2025per 11 mesi
  6. 3 ottobre 2024 — 15 gennaio 2025per 3 mesi
  7. 13 gennaio 2024 — 3 ottobre 2024per 9 mesi
  8. 14 gennaio 2023 — 13 gennaio 2024per 12 mesi
  9. 14 gennaio 2022 — 14 gennaio 2023per un anno
  10. 14 gennaio 2021 — 14 gennaio 2022per un anno
  11. 14 gennaio 2020 — 14 gennaio 2021per un anno
  12. 12 gennaio 2019 — 14 gennaio 2020per un anno
  13. 12 gennaio 2018 — 12 gennaio 2019per un anno
  14. 15 gennaio 2017 — 12 gennaio 2018per 12 mesi
  15. 12 gennaio 2014 — 15 gennaio 2017per 3 anni
  16. 14 gennaio 2012 — 12 gennaio 2014per un anno
  17. 15 gennaio 2011 — 14 gennaio 2012per 12 mesi
  18. 15 gennaio 2010 — 15 gennaio 2011per un anno
  19. 26 gennaio 2008 — 15 gennaio 2010per un anno
  20. 27 novembre 1990 — 26 gennaio 2008testo originarioper 17 anni

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2010 al 15 gennaio 2011.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 23 dicembre 2010

    Il Decreto 23 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 66,66 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art17 · fonte del testo

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