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Versioni nel tempo

24 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2025 — 1 gennaio 2027in vigoreper un anno
  3. 14 giugno 2023 — 1 gennaio 2025per un anno
  4. 28 febbraio 2023 — 14 giugno 2023per 4 mesi
  5. 1 marzo 2022 — 28 febbraio 2023per 12 mesi
  6. 2 marzo 2021 — 1 marzo 2022per 12 mesi
  7. 14 ottobre 2020 — 2 marzo 2021per 5 mesi
  8. 9 aprile 2020 — 14 ottobre 2020per 6 mesi
  9. 1 gennaio 2016 — 9 aprile 2020per 4 anni
  10. 29 giugno 2014 — 1 gennaio 2016per un anno
  11. 1 gennaio 2014 — 29 giugno 2014per 6 mesi
  12. 7 aprile 2011 — 1 gennaio 2014per 3 anni
  13. 27 gennaio 2011 — 7 aprile 2011per 2 mesi
  14. 1 gennaio 2008 — 27 gennaio 2011per 3 anni
  15. 26 novembre 2003 — 1 gennaio 2008per 4 anni
  16. 16 giugno 2001 — 26 novembre 2003per 2 anni
  17. 1 gennaio 2001 — 16 giugno 2001per 6 mesi
  18. 1 gennaio 2000 — 1 gennaio 2001per un anno
  19. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2000per 2 anni
  20. 2 marzo 1997 — 1 gennaio 1998per 10 mesi
  21. 1 gennaio 1996 — 2 marzo 1997per un anno
  22. 22 luglio 1993 — 1 gennaio 1996per 2 anni
  23. 30 settembre 1989 — 22 luglio 1993per 4 anni
  24. 30 aprile 1986 — 30 settembre 1989testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2025 al 1 gennaio 2027. 1066 parole tolte, 19 parole aggiunte in 19 capoversi.

tolto: TARIFFA

tolto: PARTE PRIMAaggiunto: Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso

tolto: Art. 1.aggiunto: -art. 1

tolto: 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi

tolto: 9 per cento

tolto: Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)

tolto: 2 per cento

tolto: Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

tolto: 15 per cento

tolto: Se il trasferimento e' effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies):

tolto: 1,5 per cento

tolto: Note:

tolto: I) NOTA ABROGATAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 14 MARZO 2011, N. 23.

tolto: II) NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23.

tolto: II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

tolto: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se l'acquirente si e' trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attivita' in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attivita' prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

tolto: b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare.

tolto: c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno ll'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. 4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4. II-ter). NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23. II-quater). NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23. II-quinquies). NOTA ABROGATA aggiunto: 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.tolto: LGS. 14 MARZO 2011aggiunto: L. 31 DICEMBRE 2025, N. tolto: 23.

tolto: II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria. (60) aggiunto: 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~tariffa-parte-i-atti-soggetti-a-registrazione-in-termine-fis-art1 · fonte del testo

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