Art. 73 — Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio

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I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'art. 67 sono puniti con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 200 mila. Qualora non regolarizzino il repertorio entro il termine stabilito dall'amministrazione finanziaria possono essere sospesi dall'esercizio delle funzioni. Il pubblico ufficiale, per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del comma 1 dell'art. 68, e' punito con la pena pecuniaria indicata nel comma 1 e, quando il ritardo superi i trenta giorni, puo' essere sospeso dall'esercizio delle funzioni. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sospensione prevista nei commi 1 e 2.

Testo in vigore dal 30 aprile 1986 al 1 aprile 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 238/1998

    Altra decisione
    26 giugno 1998

    Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quò degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 73, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) secondo il quale il notaio (al pari degli altri pubblici ufficiali autorizzati alla formazione di atti) che presenti all'Ufficio del registro il prescritto repertorio con un ritardo superiore ai trenta giorni, può essere sospeso dall'esercizio delle funzioni, senza che venga indicata, ne' nel minimo, ne' nel massimo, la durata della sospensione. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è stato emanato il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lett. q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) il cui art. 1, lett. e) ha sostituito la disposizione impugnata, apportando modifiche circa il termine previsto per la presentazione e - se accordata dall'Amministrazione finanziaria - la regolarizzazione del repertorio, e prevedendo inoltre che la durata della sospensione dalle funzioni - che resta comminata per la inosservanza di detti termini - non può essere superiore a sei mesi, e pertanto è necessario che, alla luce di tali innovazioni - in quanto applicabili, in base ai principi stabiliti dallo stesso decreto legislativo, anche ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore - si valuti se la questione sia tuttora rilevante nel processo di provenienza. red.: S. Pomodoro

    Art. 25 cost. · Art. 73 Testo unico l'imposta di registro · Art. 68 Testo unico l'imposta di registro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art73 · fonte del testo

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