Art. 73 — Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio

Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000. 92 I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000. 92 Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)), chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3. 93

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

92

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

93

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 238/1998

    Altra decisione
    26 giugno 1998

    Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quò degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 73, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) secondo il quale il notaio (al pari degli altri pubblici ufficiali autorizzati alla formazione di atti) che presenti all'Ufficio del registro il prescritto repertorio con un ritardo superiore ai trenta giorni, può essere sospeso dall'esercizio delle funzioni, senza che venga indicata, ne' nel minimo, ne' nel massimo, la durata della sospensione. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è stato emanato il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lett. q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) il cui art. 1, lett. e) ha sostituito la disposizione impugnata, apportando modifiche circa il termine previsto per la presentazione e - se accordata dall'Amministrazione finanziaria - la regolarizzazione del repertorio, e prevedendo inoltre che la durata della sospensione dalle funzioni - che resta comminata per la inosservanza di detti termini - non può essere superiore a sei mesi, e pertanto è necessario che, alla luce di tali innovazioni - in quanto applicabili, in base ai principi stabiliti dallo stesso decreto legislativo, anche ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore - si valuti se la questione sia tuttora rilevante nel processo di provenienza. red.: S. Pomodoro

    Art. 25 cost. · Art. 73 Testo unico l'imposta di registro · Art. 68 Testo unico l'imposta di registro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 2024 al 3 ottobre 2024. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… un periodo non superiore a sei mesi. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio tolto: del registro aggiunto: dell'Agenzia delle entrate, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art73 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari