Art. 42 — Imposta principale, suppletiva e complementare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1986 al 22 febbraio 2000. Leggi il testo vigente →

E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione; e' suppletiva l'imposta applicata successivamente, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione e' riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.

Testo in vigore dal 30 aprile 1986 al 22 febbraio 2000

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 42, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art42 · fonte del testo

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