Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 34, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1081/2026

    19 gennaio 2026

    In tema di imposta di registro, tra la sentenza non definitiva e quella definitiva che ripartiscono tra i condividenti masse omogenee di una sola ed unica eredità nell'ambito del medesimo giudizio si realizza un rapporto paritario di concorrenza nella comune funzione di scioglimento (ancorché parziale, perché ripartito per diverse tipologie di beni) della comunione ereditaria, cui è inapplicabile l'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986; ne consegue che l'imposta di registro è liquidata in base all'art. 34 del medesimo d.P.R., per quanto la riscossione sia frazionata in relazione all'oggetto dello scioglimento parziale per ciascuna sentenza, venendo sottoposto ad unica imposizione il valore complessivo dell'asse ereditario secondo la previsione dell'art. 8, comma 1, lett. d), dell'allegata tariffa, parte prima (con l'aliquota dell'1%, in assenza di conguagli).

    Art. 34 · Art. 21 Testo unico l'imposta di registro · Art. 8 Testo unico l'imposta di registro

    Rassegna di gennaio 2026, p. 111 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 2024 al 1 gennaio 2027. 247 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune e' costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione. Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune e' costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorche' attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell'art. 52 e' superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in piu' titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art34 · fonte del testo

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