Ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili, ex art. 812, comma 1, c.c., gli impianti di distribuzione di carburante e le attrezzature (in particolare, la tettoia lavaggio, il lavaggio a due piste, la piazzola scarico liquami camper, il parcheggio attrezzato adibito a sosta camper, il locale tecnico esterno, la piazzola completa di ponte sollevatore, i serbatoi interrati, l'erogatore e la pensilina) che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttavia strutturalmente e funzionalmente connessi alla complessiva struttura, al punto da caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale la destinazione produttiva.
Art. 23 · Art. 812 c.c.
Rassegna di novembre 2025, p. 118 ↗