Art. 23 — Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1986 al 3 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Se una disposizione ha per oggetto piu' beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota piu' elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, ne' per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredita' indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredita' o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passivita' si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.
Testo in vigore dal 30 aprile 1986 al 3 ottobre 2024
