Corte costituzionale

Sentenza n. 216/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1991 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 218 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) in relazione all'art. 76 dello stesso d.P.R.

e tabella allegato n. 3, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre

1990 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra

Pavani Doriano e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 32 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Pasquale Napolitano per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato

dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Ferrara, nel giudizio promosso da Pavani

Doriano contro l'I.N.A.I.L., per avergli quest'ultimo negato

l'attribuzione dell'assegno integrativo per l'assistenza personale

continuativa, in quanto affetto, a seguito di infortunio sul lavoro

in agricoltura, da paraplegia spastica agli arti inferiori, non

rientrante fra le menomazioni tassativamente previste ai fini

dell'erogazione del detto assegno, con ordinanza emessa il 6 dicembre

1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione,

dell'art. 218 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione

all'art. 76 dello stesso d.P.R. ed alla tabella allegato n. 3, nella

parte in cui non consente la concessione dell'assegno integrativo per

assistenza personale continuativa nei casi di inabilità permanente

assoluta conseguenti a menomazioni non elencate nella tabella

allegato n. 3, ma comunque comportanti la necessità di assistenza

personale continuativa.

Osserva il Pretore che l'art. 218 del d.P.R. n. 1124 del 1965,

corrispondente, per il settore del lavoro agricolo, all'art. 76 dello

stesso d.P.R. per il settore del lavoro nell'industria, prevede

l'integrazione della rendita con un assegno mensile "nei casi di

inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate

nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile

un'assistenza personale continuativa". La tabella allegato n. 3, al

n. 3, consente, in particolare, il riconoscimento dell'assegno in

presenza di lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto

"paralisi totale flaccida dei due arti inferiori". Ne deriva che,

essendo l'infortunato portatore di una "paralisi spastica" degli arti

inferiori, alla stregua del vigente dettato normativo l'I.N.A.I.L.

non poteve che negare l'assegno.

Rileva peraltro il Pretore che, alla stregua dei principi

affermati dalla Corte costituzionale con la sent. n. 179 del 1988

(che ha sancito il superamento del c.d. sistema tabellare per le

malattie professionali), una disciplina, quale è quella risultante

dall'art. 218 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dalla tabella allegato n.

3, in base alla quale la menomazione, ai fini della concessione

dell'assegno, debba essere compresa fra quelle tassativamente

elencate, senza che possa attribuirsi rilievo alcuno all'effettiva

necessità dell'assistenza personale continua, sembra violare i

precetti posti dagli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

Ed infatti, ad avviso del Pretore, la normativa in esame: a)

comporta una ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni

omogenee, perché consente di ottenere l'assegno solo ai soggetti

totalmente invalidi per causa di lavoro che siano portatori di

menomazioni tabellate, e non anche a quelli che siano portatori di

altre menomazioni, determinanti anch'esse la necessità della

assistenza personale e continuativa; b) si traduce in una limitazione

della tutela previdenziale dei lavoratori in caso di infortunio.

2. - Si è costituito l'I.N.A.I.L., eccependo l'inammissibilità

della questione.

Osserva l'Istituto che la tabella allegato n. 3 non costituisce

un sistema tabellare rigido, in quanto, al n. 8, prevede, in via

residuale, la concessione dell'assegno per "malattie o infermità che

rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto". Ed

il Pretore, ai fini del giudizio sulla rilevanza, avrebbe dovuto

accertare se il caso esaminato potesse essere ricondotto nell'ambito

di tale ultima previsione.

La questione, ad avviso dell'Istituto, sarebbe peraltro

infondata, avendo il legislatore, nella sua discrezionalità,

individuato specifiche ipotesi di menomazioni comportanti la

necessità dell'assistenza personale.

3. - È intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,

contestando l'ammissibilità e la fondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la tabella allegato n. 3,

contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, è onnicomprensiva

delle menomazioni in grado di compromettere l'autonomia personale. Ne

deriva che o la fattispecie all'esame del Pretore era sussumibile fra

quelle elencate nella tabella (con specifico riferimento all'ipotesi

residuale di cui al n. 8), ovvero per essa non era configurabile

quella perdita dell'autonomia personale che è il presupposto per

l'assegno di assistenza. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Ferrara ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,

della Costituzione, dell'art. 218 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in

relazione all'art. 76 dello stesso d.P.R. ed alla tabella allegato n.

3, nella parte in cui non consente la concessione dell'assegno

integrativo per assistenza personale continuativa nei casi di

inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni non elencate

nella tabella allegato n. 3, ma comportanti la necessità di

assistenza personale continuativa.

Premesso che l'art. 76, richiamato dall'art. 218 per il settore

dell'agricoltura, prevede l'erogazione dell'assegno in parola "nei

casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni

elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile

un'assistenza personale continuativa", e rilevato che la detta

tabella, fra le menomazioni suindicate, annovera specificamente

quella costituita da "paralisi totale flaccida dei due arti

inferiori", il giudice a quo ritiene che l'erogazione dell'assegno,

nel caso, che qui viene in considerazione, di "paralisi spastica"

degli arti stessi, sia preclusa dalla tassatività dell'elencazione.

La ravvisata tassatività e le conseguenze preclusive da essa

imposte, secondo il giudice a quo, sarebbero peraltro in contrasto

(come più in generale quelle del c.d. sistema tabellare, stabilito

con il d.P.R. n. 1124 del 1965 in tema di malattie professionali, e

raggiunto da dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera

della sentenza n. 179 del 1988):

a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinanti una

ingiustificata disparità di trattamento in danno dei portatori di

menomazioni non comprese nell' elenco stesso, sebbene implicanti

necessità di assistenza personale continuativa;

b) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto

limitative della tutela previdenziale dei lavoratori in caso di

infortunio o di malattia professionale.

2. - La questione non è fondata nei sensi di cui appresso.

È da notare che il giudice a quo censura il "sistema" risultante

dagli artt. 76 e 218 del T.U. n. 1124 del 1965 e dalla tabella

allegato n. 3. Questa viene impugnata nella sua interezza, in quanto,

per l'asserita tassatività della sua formulazione in punto di

elencazione delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per

l'assistenza personale continuativa, non consentirebbe di attribuire

il detto assegno al lavoratore totalmente invalido che, pur

necessitando di assistenza personale continua, non sia affetto da

menomazioni comprese nella tabella.

Ma va osservato che la tabella allegato n. 3, al punto 8,

attribuisce rilievo, indipendentemente dalla presenza di menomazioni

specifiche, alla condizione personale dell'invalido: il detto punto 8

prevede infatti che l'assegno è erogabile anche in presenza di

"malattie o infermità" - senza ulteriore indicazione del tipo della

patologia o della menomazione - "che rendano necessaria la continua o

quasi continua degenza a letto". Se così è, la previsione della

normativa impugnata va correttamente intesa come comprensiva delle

situazioni nelle quali sussista l'impossibilità o l'estrema

difficoltà, per l'invalido, di mantenere autonomamente una posizione

eretta e di deambulare senza aiuto (per tale interpretazione, con

riferimento proprio alla paralisi spastica degli arti inferiori, cfr.

Cass. n. 815 del 1989).

Nella detta situazione, infatti, non può dubitarsi che la

condizione di vita del soggetto sia caratterizzata, per la quasi

totalità dell'arco della giornata, da una costrizione a letto (o in

strutture analoghe, come sedie o carrozzelle per invalidi), e

dall'impossibilità (o estrema difficoltà) di lasciare la posizione

sdraiata (o seduta), senza l'aiuto altrui. E siffatta condizione

rende palese la necessità di una assistenza personale continua, che

consenta all'invalido di attendere ai più elementari atti quotidiani

della vita, necessità che giustifica l'attribuzione dell'assegno per

l'assistenza.

L'adottata interpretazione trae conferma dal disposto della legge

11 febbraio 1980, n. 18 (ma vedi anche la successiva legge 21

novembre 1988, n. 508), che, in tema di indennità di accompagnamento

agli invalidi civili totalmente inabili, menziona la "impossibilità

di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", nonché

la impossibilità "di compiere gli atti quotidiani della vita", quali

cause che determinano la necessità di "un'assistenza continua".

Anche se le norme impugnate e quelle da ultimo citate operano in

settori diversi, è peraltro innegabile che esse mirano entrambe a

tutelare una condizione, caratterizzata dalla necessità di

assistenza personale continua, che è comune all'invalido per lavoro

ed all'invalido civile. Sicché una interpretazione della normativa

impugnata nel senso restrittivo supposto dal giudice a quo

importerebbe una tutela dell'invalido per lavoro ingiustificatamente

deteriore rispetto a quella dell'invalido civile.

Resta ovviamente affidato al giudice di merito il compito di

accertare, caso per caso, se ricorra o meno la necessità di

assistenza personale continua come sopra intesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara, non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38,

secondo comma, della Costituzione, dell'art. 218 del d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali) in relazione all'art. 76 dello stesso d.P.R. ed alla

tabella allegato n. 3, sollevata con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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