Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 50, commi secondo, terzo e quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dai Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori interessati. Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 17 maggio 1967

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 45/1974

    Questione infondata
    27 febbraio 1974

    La denunzia della illegittimità costituzionale di una norma che dia all'Amministrazione la facoltà di graduare talune sanzioni, in quanto il mancato uso di tale potestà può dare luogo a violazione del principio di eguaglianza, è inammissibile allorché in concreto l'Amministrazione ha fatto uso di tale facoltà.

    Art. 1 Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 · Art. 50 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 51 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-04-21;272~art1 · fonte del testo

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