Art. 29 — Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi
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Ai fini del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennita' per inabilita' temporanea o permanente e per i casi mortali previsti nel presente titolo, per retribuzione s'intende tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro anche nel periodo di ferie e in occasione di festivita' nazionali e infrasettimanali, al lordo di qualsiasi ritenuta. Non debbono computarsi nella retribuzione le somma corrisposte a titolo:
- 1)di prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche quali gli assegni familiari, gli assegni di malattia, di integrazione guadagni, di congedo matrimoniale, di nuzialita' e natalita' e di trattamento di richiamo alle armi. Agli effetti del presente decreto sono equiparati agli assegni familiari i trattamenti di famiglia di cui all'art. 80 del testo unico delle disposizioni sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, quando siano corrisposti dallo Stato e dagli Enti pubblici ai propri dipendenti in base ai rispettivi ordinamenti;
- 2)di compenso per ferie e festivita' nazionali e infrasettimanali non godute;
- 3)di mancia;
- 4)di indennita' sostitutiva del preavviso e di anzianita';
- 5)di compenso eventualmente dovuto per periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa;
- 6)di indennita' di cassa, di rappresentanza e di sfollamento;
- 7)di indennita' vestiario;
- 8)di indennita' per rischio di guerra;
- 9)di gratifica e di elargizione concesse una volta tanto dal datore di lavoro;
- 10)di diaria o di indennita' di trasferta in cifra fissa limitatamente al sessanta per cento del loro ammontare;
- 11)di indennita' di panatica, per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al sessanta per cento del suo ammontare;
- 12)di rimborsi a pie' di Vista o di ogni altro compenso che costituisca rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1965 al 1 maggio 1969
