Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/12/1969 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199, secondo

comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 5

febbraio 1968 dalla Corte di cassazione - sezione seconda civile -

nelle cause civili vertenti tra l'I.N.A.I.L., Platania Vincenza, la

società Trezza ed altri, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1968

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177. del 13

luglio 1968.

Visti gli atti di costituzione di Platania Vincenza ed altri e

dell'I.N.A.I.L.;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1969 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito l'avv. Valerio Flamini, per l'I.N.A.I.L.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Antonino Platania, dipendente dalla società Trezza, appaltatrice

delle imposte di consumo del Comune di Palermo, in data 24 luglio 1959,

mentre svolgeva le sue mansioni di agente accertatore in motocicletta

fu investito ed ucciso dall'autocarro di proprietà di Giuseppe Di Noto

e Giuseppe Licari. Per questo fatto, davanti al tribunale di Palermo

furono istituiti due giudizi civili, uno promosso dalla vedova del

Platania contro l'I.N.A.I.L. per il pagamento delle rendite spettanti a

sensi del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, ed un altro promosso

dall'I.N.A.I.L. contro la ditta Trezza per l'omessa assicurazione del

proprio dipendente contro gli infortuni sul lavoro.

Nei due giudizi, che furono riuniti, sorse la questione sulla

sussistenza dell'obligo di assicurare gli agenti accertatori delle

imposte di consumo che fanno uso di autoveicoli, cioè sulla

interpretazione da dare al n. 2 del primo comma dell'art. 1 del R.D.

n. 1765 del 1935, secondo il quale l'assicurazione contro gli infortuni

è obbligatoria per i dipendenti addetti a prestare servizio presso

macchine mosse da agente inanimato o presso apparecchi a pressione

soggetti a sorveglianza o controllo ai sensi del R.D.L. 9 luglio 1926,

n. 1331, per il controllo della combustione, destinati a scopo

industriale, commerciale ed agricolo.

Il tribunale ritenne la sussistenza di tale obbligo ed accolse le

domande attrici della vedova Platania contro l'I.N.A.I.L. e

dell'I.N.A.I.L. contro la ditta Trezza. Ma la Corte d'appello di

Palermo fu di avviso contrario in quanto l'agente accertatore delle

imposte di consumo non presta opera manuale retribuita in qualità di

operaio, ma esercita mansioni che debbono essere considerate

impiegatizie.

La questione fu sottoposta quindi al giudizio della Corte di

cassazione.

Nelle more del giudizio è intervenuto il D.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, emesso in base alla delega conferita al Governo dall'art. 30

della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per il coordinamento in un testo

unico legislativo delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ed il TU. ha

risolto la questione disponendo, nel terzo comma dell'art. 4, che tra

le persone assicurate sono compresi anche gli agenti delle imposte di

consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio

delle proprie mansioni, si avvalgono in via non occasionale di veicoli

a motore da essi personalmente condotti.

Tuttavia nelle norme transitorie del T.U. è stato inserito l'art.

199 per cui, per le persone suindicate, "le disposizioni del decreto

stesso hanno effetto dal 1 gennaio 1966". E la Corte di cassazione -

pur chiamata ad interpretare ed applicare la legge del 1935 ha -

accolto la richiesta del Procuratore Generale ed ha sollevato con

ordinanza del 5 febbraio 1968 la questione di legittimità

costituzionale del detto art. 199 per violazione del principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza di rimessione, il Governo ha inteso introdurre

una disposizione innovativa allorché ha dichiarato che sussiste

l'obbligo della sopraindicata assicurazione a partire dal 1 gennaio

1966, ma, nel tempo stesso, ha implicitamente affermato che l'obbligo

era escluso dalla legislazione precedente. Ciò posto, non appare

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 199 in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 13

luglio 1968.

Nel giudizio innanzi questa Corte si sono costituiti la vedova del

Platania, Fiorentino Concetta, e i figli Platania Vincenza, Aldo e

Renato, e si è costituito altresì l'I.N.A.I.L.

La difesa dell'I.N.A.I.L. rileva che l'obbligo dell'assicurazione

degli agenti sopraindicati sussisteva anche sotto il vigore del R.D.

n. 1765 del 1935 e che, pertanto, apparirebbe logicamente indubbia la

illegittimità costituzionale dell'art. 199 del T.U. del 1965, che per

il periodo antecedente al 1 gennaio 1966 avrebbe creato una

ingiustificata disparità di trattamento fra i lavoratori di cui si

discute e gli altri prestatori d'opera addetti alla conduzione di mezzi

meccanici. Considerato in diritto :

La questione della illegittimità dell'art. 199, secondo comma, del

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata dalla ordinanza della Corte

di cassazione in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è fondata.

Il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato

col detto decreto - dopo avere disposto, all'art. 4, terzo comma, che

tra le persone assicurate sono compresi anche gli agenti delle imposte

di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio

delle proprie mansioni, si avvalgono non in via occasionale di veicoli

a motore da essi personalmente condotti - contiene, fra le norme

generali, transitorie e finali, quella impugnata, la quale rinvia alla

data del 1 gennaio 1966 l'inizio dell'obbligo assicurativo per i

suindicati agenti. Siffatta norma crea incertezza e disparità di

trattamento per tutto il periodo precedente al gennaio 1966.

Sotto il vigore del R.D.L. 17 agosto 1935, n. 1765, l'art. 1 n. 2, e

l'art. 18 disponevano che sono compresi nella assicurazione coloro che

fuori del proprio domicilio, in modo permanente o avventizio, prestano,

alle dipendenze e sotto la direzione altrui, opera manuale retribuita,

quando siano esposti al rischio dipendente dall'uso di macchine per il

loro servizio. E l'art. 2 del R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, precisava

che si considerano addetti a prestare servizio presso macchine mosse da

agente inanimato e presso i motori di esse o presso apparecchi a

pressione tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per

effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente

prodotto dalle macchine, dai motori o dagli apparecchi suddetti.

Poiché la giurisprudenza era contrastante sulla applicabilità o

meno di tali norme anche agli agenti delle imposte di consumo, che si

servono di veicoli a motore, il legislatore, con l'art. 4, terzo comma,

del T.U. del 1965 ha inteso eliminare ogni dubbio circa l'obbligo della

assicurazione; ma il rinvio dello inizio di tale obbligo al 1 gennaio

1966, disposto dall'art. 199, conferisce alla norma dell'art. 4 un

carattere innovativo, con la conseguenza che, fino al gennaio 1966,

l'obbligo assicurativo si deve ritenere insussistente.

La Corte di cassazione, che nella ordinanza di rimessione, dichiara

di "non potere escludere che nella previsione legislativa del 1935

possano rientrare gli agenti in questione" ha ritenuto di non dover

prescindere dall'esame del T.U. del 1965 e dal rilievo che la norma

impugnata crea una ingiustificata disparità di trattamento da

sottoporre al sindacato di costituzionalità.

Ed è ovvia la denunziata disparità di trattamento derivante dal

fatto che, per gli agenti di cui si discute, sia stato escluso

l'obbligo della assicurazione, fino alla data del 1 gennaio 1966 mentre

tutti gli altri lavoratori dipendenti sottoposti al medesimo rischio

per il loro servizio presso macchine, fruiscono della tutela

assicurativa, a prescindere dalla qualifica, anche impiegatizia, loro

spettante nella impresa e dallo espletamento di altre eventuali

mansioni non manuali (art. 2 del R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art.

199 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che

gli agenti delle imposte di consumo di cui al terzo comma dell'art. 4

dello stesso decreto, siano soggetti alla assicurazione obbligatoria

fino alla data del 1 gennaio 1966.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale.

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERA - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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