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La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni ed in genere tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte alla sede della circoscrizione dell'Istituto assicuratore nella quale i lavori si svolgono e su moduli predisposti dall'Istituto assicuratore medesimo. Se i lavori esercitati da uno stesso datore di lavoro si svolgono in piu' luoghi, compresi ciascuno in diverso circoscrizioni territoriali dell'Istituto assicuratore, Il datore di lavoro puo' essere autorizzato dall'Istituto a presentare la denuncia del lavori e delle modificazioni di essi presso la sede che sara' stabilita dall'Istituto assicuratore medesimo.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1965 al 30 maggio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art13 · fonte del testo

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