Art. 248 — Comunicazioni, denunce e segnalazioni

Le comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ((...)) di dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale militare dell'Amministrazione della difesa, ivi compresi gli infortuni sul lavoro, previste a carico del datore di lavoro dal decreto legislativo n. 81 del 2008, fatto salvo quanto previsto ai commi da 2 a 4, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni ((inoltrate alle competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore della difesa. Tali articolazioni comunicano all'INAIL i dati in loro possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;)) i predetti dati sono:

  • a)adeguatamente aggregati e resi coerenti con le esigenze di elaborazione dei predetti Enti assicuratori:
  • b)comunicati per via telematica e con cadenza annuale;
  • c)comunicati in forma anonima e per fini statistici. L'obbligo del datore di lavoro di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' sostituito da analoga comunicazione inoltrata dal datore di lavoro alla struttura ordinativa di cui all'articolo 252. L'organismo di cui all'articolo 252 che riceve le comunicazioni, provvede a richiedere alla struttura sindacale competente per territorio, la nomina di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per quegli Enti nei quali non risulta eletto o designato alcun Rappresentante per la sicurezza locale. Restano ferme, con riferimento al solo personale civile dell'Amministrazione della difesa, gli obblighi di comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o all'Istituto di previdenza per il settore marittimo di cui al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui al precedente periodo sono comunque inoltrate ((alle articolazioni)) di cui al comma 1. L'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorita' locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che ha per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni, previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' assolto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei carabinieri dell'organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti.

Testo vigente dal 2 marzo 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2011

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2010 al 2 marzo 2011. 69 parole tolte, 17 parole aggiunte in 2 capoversi.

Le comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) tolto: o all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) diaggiunto: ... di dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale … ai commi da 2 a 4, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate tolto: alla Direzione generale della Sanita' militare aggiunto: alle competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo le procedure tolto: a tal fine stabilite dal Segretariato generale della difesa, sentiti lo aggiunto: stabilite dallo Stato maggiore della difesatolto: , gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. La Direzione generale della Sanita' militare comunica all'INAIL e all'IPSEMAaggiunto: . Tali articolazioni comunicano all'INAIL i dati in tolto: suo aggiunto: loro possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare; i predetti dati sono:

… 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui al precedente periodo sono comunque inoltrate tolto: anche alla Direzione generale della Sanita' militare, secondo le medesime procedure aggiunto: alle articolazioni di cui al comma 1. L'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art248 · fonte del testo

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