I riferimenti dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, al perfezionamento delle sanzioni amministrative e alla commisurazione delle stesse alla entità anche soggettiva delle violazioni, sono certo elementi importanti e centrali nella definizione della delega legislativa, ma non tali da imporre al legislatore delegato la previsione di una responsabilità di carattere strettamente personale e neppure la costruzione di un sistema punitivo conforme a quello disciplinato per le sanzioni amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non può perciò sostenersi - come, nel caso di specie, dal giudice a quo, in base all'assunto che gli obblighi suddetti incombessero al legislatore delegato - che l'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con il rinvio "per quanto non diversamente disposto dal presente decreto" alla legge 29 gennaio 1929, n. 4, consenta agli uffici dell'I.V.A. di irrogare sanzioni di natura diversa da quella prevista dalla legge di delega. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento all'art. 76 Cost.).
Art. 76 cost. · Art. 24 cost. · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 75 d.P.R. 633/1972