Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

' - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi (articolo 7-octies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

  • a)le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;
  • b)le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea. 2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
  • a)il prestatore non e' stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
  • b)l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore e delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea, di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato;
  • c)il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato. 3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
  • a)il prestatore non e' stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
  • b)l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia e delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato;
  • c)il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro. 4. L'opzione di cui al comma 3 e' comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima e' stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art23 · fonte del testo

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