Art. 71 d.P.R. 633/1972 — Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino

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Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano ((, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930)) e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalita' da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano ((, comprese le aree di cui al primo comma,)) e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e' effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del ((terzo)) comma dell'art. 17. 5 Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunti sara' assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita' da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1974 al 20 febbraio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974. 2 parole tolte, 32 parole aggiunte.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano tolto: eaggiunto: , comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalita' … l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticanoaggiunto: , comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto … territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del tolto: secondo aggiunto: terzo comma dell'art. 17. Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

    Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art71 · fonte del testo

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