Art. 68 d.P.R. 633/1972 — Importazioni non soggette all'imposta
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Non sono soggette all'imposta le importazioni di navi ne' le importazioni di aeromobili da parte di amministrazioni statali e di imprese di navigazione aerea. Per l'importazione di beni destinati a dotazione o provvista di bordo o ad essere impiegati nelle costruzioni o altri lavori relativi alle navi e agli aeromobili si applicano le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'art. 8. Le disposizioni del terzo comma dell'art. 2, in quanto applicabili, valgono anche per le importazioni.
Testo in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974
