Art. 45 d.P.R. 633/1972
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((Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta l'esistenza. Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e' punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni; la pena non puo' essere inferiore ad un milione per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione Sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformita' alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarita' dei registri a i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza)). 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1979 al 31 dicembre 1980
