Art. 37 d.P.R. 633/1972 — Presentazione delle dichiarazioni

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((Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente competente.)) Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. ((La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.)) Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione. La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta non puo' essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata. Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'art. 43 e nel primo comma dell'art. 48. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta. 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al n. 6) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella esenzione gia' prevista dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Testo in vigore dal 12 agosto 1997 al 22 settembre 1998

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 346/2006

    Questione inammissibile
    27 ottobre 2006

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: a) del combinato disposto degli artt. 37, sesto comma, e 43, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché del combinato disposto degli artt. 37, sesto comma, del medesimo d.P.R. e 5, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in riferimento all'art. 3 Cost.; b) dell'art. 37, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, Cost.; c) dell'art. 37, sesto comma, suddetto, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., in relazione all'art. 5, primo comma, numero 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme in base alle quali si considerano omesse le dichiarazioni annuali dell'IVA presentate con un ritardo superiore a trenta giorni. Infatti, il rimettente non ha indicato la data di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, così rendendo carente la descrizione della fattispecie concreta, e non ha fornito le ragioni per le quali ha attribuito alle disposizioni impugnate una delle possibili interpretazioni e non quella adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni. > >- Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla graduazione delle sanzioni ed all'individuazione delle condotte punibili, v., citate, sentenze n. 84, 83 e 82/1989 e le ordinanze n. 292/2006, n. 56/1990, n. 524 e 298/1989.

    Art. 37 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 317/1987

    Altra decisione
    22 ottobre 1987

    Sopravvenuta - posteriormente alla rimessione della questione di legittimita` costituzionale - una normativa che incida su quella denunciata, spetta al giudice a quo (cui vanno a tal fine restituiti gli atti) valutare se persista o meno, alla stregua dello jus superveniens, la rilevanza dell'incidente (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, Cost. - degli artt. 37, comma sesto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come integrato dal d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, e 3, comma quarto, dello stesso d.P.R. n. 24, come sostituito dall'art. 7, d.P.R. 31 marzo 1979 n. 94, secondo cui le dichiarazioni IVA presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti. La normativa sopravvenuta - costituita dagli artt. 5, l. n. 882 del 1980, e 25, 29 e 30, d.l. n. 429, conv. con l. n. 516 del 1982 - dispone, in via di sanatoria, l'inapplicabilita` di sanzioni per precedenti violazioni delle norme IVA, o consente al contribuente di evitarne l'irrogazione).

    Art. 37 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1997

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1979 al 12 agosto 1997. 3 parole tolte, 69 parole aggiunte.

Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritteaggiunto: , a pena di nullita', dal contribuente o da tolto: un suo rappresentante aggiunto: chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. aggiunto: La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente competente. Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevutaaggiunto: . La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art37 · fonte del testo

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