Art. 37 d.P.R. 633/1972 — Presentazione delle dichiarazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 novembre 1972 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →

Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale. Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione. La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta non puo' essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata.

Testo in vigore dal 11 novembre 1972 al 1 febbraio 1979

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 247/2011

    Questione infondata
    25 luglio 2011

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 317/1987

    Altra decisione
    22 ottobre 1987

    Sopravvenuta - posteriormente alla rimessione della questione di legittimita` costituzionale - una normativa che incida su quella denunciata, spetta al giudice a quo (cui vanno a tal fine restituiti gli atti) valutare se persista o meno, alla stregua dello jus superveniens, la rilevanza dell'incidente (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, Cost. - degli artt. 37, comma sesto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come integrato dal d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, e 3, comma quarto, dello stesso d.P.R. n. 24, come sostituito dall'art. 7, d.P.R. 31 marzo 1979 n. 94, secondo cui le dichiarazioni IVA presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti. La normativa sopravvenuta - costituita dagli artt. 5, l. n. 882 del 1980, e 25, 29 e 30, d.l. n. 429, conv. con l. n. 516 del 1982 - dispone, in via di sanatoria, l'inapplicabilita` di sanzioni per precedenti violazioni delle norme IVA, o consente al contribuente di evitarne l'irrogazione).

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 37 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art37 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari