Corte costituzionale

Ordinanza n. 274/1987

Altra decisione · depositata il 16/07/1987 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma

quarto, del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 (Disposizioni integrative e

correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive

modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge

13 novembre 1978 n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina

della imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria),

promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1980 dalla Commissione

Tributaria di primo grado di Trento sul ricorso proposto da Trentini

Flavio, iscritta al n. 441 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 marzo 1980 la Commissione

Tributaria di primo grado di Trento ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 25 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, quarto comma, del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24

(Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.

633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega

prevista dalla legge 13 novembre 1978 n. 765, riguardante

l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla

normativa comunitaria), in quanto, disponendo l'efficacia retroattiva

delle modificazioni apportate, con l'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 24

del 1979, all'art. 37 del d.P.R. n. 633 del 1972, ivi compresa quella

avente ad oggetto l'equiparazione, ad ogni effetto, della

dichiarazione presentata con ritardo superiore a trenta giorni alla

dichiarazione omessa, travalicherebbe i limiti della delega suddetta

e violerebbe il principio di irretroattività della legge penale

nonché quello di eguaglianza, assoggettando infrazioni di identica

natura a diversi regimi sanzionatori, secondo che accertate e

definite prima o dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 24 del 1979;

che, peraltro, in forza del sopravvenuto art. 5 della legge 22

dicembre 1980 n. 882 (Sanatoria di irregolarità formali e di minori

infrazioni in materia tributaria) sono valide le dichiarazioni

previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, considerate omesse ai

sensi dell'art. 37 del decreto stesso, a condizione che siano state

presentate, anche ad ufficio diverso da quello competente, entro il

31 agosto 1980;

che, inoltre, l'art. 29 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429,

convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516 ha stabilito che le sanzioni

amministrative previste dal titolo III del d.P.R. n. 633 del 1972 cui

sono riconducibili anche quelle oggetto del giudizio a quo - non si

applicano nei casi in cui l'imposta sia stata definita ai sensi dei

precedenti articoli dello stesso d.l. n. 429 del 1982.

che, pertanto, alla stregua di tale normativa sopravvenuta, si

impone il riesame della rilevanza della questione da parte del

giudice a quo, cui vanno, conseguentemente, restituiti gli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di

primo grado di Trento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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