Art. 29 d.P.R. 633/1972 — Elenchi dei clienti e dei fornitori

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897

27

Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1982.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1980 al 1 gennaio 1982

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 16/1986

    Questione infondata
    28 gennaio 1986

    Le ricevute rilasciate rispettivamente dall'Ufficio delle Imposte dirette e dall'Ufficio I.V.A. al contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi certificano essenzialmente l'avvenuta presentazione della dichiarazione e non anche degli allegati in essa eventualmente inseriti. Le preclusioni di cui agli artt. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 28 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si riferiscono, di conseguenza, esclusivamente alla prova della presentazione della dichiarazione e non a quella concernente l'effettiva allegazione dei documenti nei cui riguardi il contribuente è ammesso a provare le sue affermazioni senza alcun pregiudizio derivante dalle risultanze della ricevuta. (Infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 27, 28 e 29 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in base all'assunto che, nulla essendo stabilito circa il rilascio di ricevuta relativa ai documenti allegati alla dichiarazione, non sarebbe possibile addurre prove in contrasto con le risultanze dell'ufficio).

    Art. 12 Accertamento imposte sui redditi · Art. 27 d.P.R. 633/1972 · Art. 28 d.P.R. 633/1972 · Art. 29 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

14 versioni dal 1972

1972oggi
  1. 11 agosto 1994 — oggiabrogatoper 32 anni
  2. 24 maggio 1994 — 11 agosto 1994per 3 mesi
  3. 1 marzo 1994 — 24 maggio 1994per 3 mesi
  4. 30 ottobre 1993 — 1 marzo 1994per 4 mesi
  5. 1 gennaio 1992 — 30 ottobre 1993per un anno
  6. 1 gennaio 1982 — 1 gennaio 1992per 10 anni
  7. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  8. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  9. 26 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per un mese
  10. 1 febbraio 1979 — 26 febbraio 1979per 25 giorni
  11. 28 aprile 1978 — 1 febbraio 1979per 9 mesi
  12. 29 dicembre 1974 — 28 aprile 1978per 3 anni
  13. 21 agosto 1974 — 29 dicembre 1974per 4 mesi
  14. 11 novembre 1972 — 21 agosto 1974testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1979 al 31 dicembre 1980. 480 parole tolte.

tolto: Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei clienti, dal quale devono risultare la ditta, la denominazione o la ragione sociale, il domicilio o la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese nei cui confronti sono state emesse fatture registrate nel corso dell'anno precedente, comprese le societa' e gli enti indicati nel secondo comma dell'art. 4. Deve inoltre essere indicato, per ciascun cliente, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili e l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura. Ai fini del precedente comma si tiene conto anche delle fatture emesse per 13 operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle indicate ai numeri 2 e 5 dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1) delle fatture relative alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 e di quelle relative ai servizi di cui all'art. 9 prestati a non residenti; 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 23; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggi e turismo. Alla dichiarazione annuale deve essere inoltre allegato l'elenco dei fornitori, nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il domicilio o la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese che hanno ceduto beni o prestato servizi, comprese le societa' e gli enti indicati nel secondo comma dell'art. 4. Per ciascuno di essi devono essere specificati: il numero complessivo delle fatture ricevute registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e della relativa imposta. Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettano le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro delle finanze, dalla presentazione dell'elenco dei clienti. I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all'imposta a norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell'art. 2, delle lettere a), e) e g) del quarto comma dell'art. 3 e dell'ultimo comma dell'art. 4 devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897

    Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1982.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art29 · fonte del testo

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