Art. 19-bis.1 d.P.R. 633/1972 — Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi

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In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:

  • a)((l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni));146
  • b)((l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonche' dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni)); 146
  • c)((l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto));146
  • d)((l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonche' alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e' ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore));146
  • e)salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ((...));144146
  • f)non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
  • g)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244));146
  • h)non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito,tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila;
  • i)non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.104 91
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313

91

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 ha disposto (con l'art. 11, comma 8) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998.

D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422

104

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 1998.

L. 27 dicembre 2006, n. 296

144

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 305) che "Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del 50 per cento".

L. 24 dicembre 2007, n. 244

146

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 264, lettera c)) che per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni si applicano dal 28 giugno 2007.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 22 agosto 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

13 versioni dal 1997

1997oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2018 — 1 gennaio 2027in vigoreper 8 anni
  3. 1 gennaio 2018 — 12 agosto 2018per 7 mesi
  4. 13 dicembre 2014 — 1 gennaio 2018per 3 anni
  5. 22 agosto 2008 — 13 dicembre 2014per 6 anni
  6. 1 gennaio 2008 — 22 agosto 2008per 8 mesi
  7. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  8. 15 novembre 2006 — 1 gennaio 2007per un mese
  9. 12 agosto 2006 — 15 novembre 2006per 3 mesi
  10. 1 gennaio 2002 — 12 agosto 2006per 5 anni
  11. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2002per un anno
  12. 24 dicembre 1998 — 1 gennaio 2001per 2 anni
  13. 4 ottobre 1997 — 24 dicembre 1998testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2008. 390 parole tolte, 180 parole aggiunte in 6 capoversi.

a) l'imposta relativa all'acquisto o tolto: alla importazione aggiunto: all'importazione di aeromobili e tolto: di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata,e dei relativi componenti e ricambitolto: , nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o …

b) l'imposta relativa all'acquisto o tolto: alla importazione degli altri aggiunto: all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi tolto: ed aggiunto: e imbarcazioni da diporto tolto: e aggiunto: nonche' dei relativi componenti e ricambitolto: , nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o tolto: alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, aggiunto: all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambitolto: , nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione tolto: a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio aggiunto: nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad tolto: autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto aggiunto: aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonche' alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e' ammessa in detrazione tolto: se aggiunto: nella stessa misura in cui e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquistotolto: , all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti aggiunto: o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;

… imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone tolto: ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285aggiunto: ...;

g) tolto: l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo aggiunto: LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2007, n. 244

    La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 264, lettera c)) che per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni si applicano dal 28 giugno 2007.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art19bis1 · fonte del testo

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