Corte costituzionale

Sentenza n. 411/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/12/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, primo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,

n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno),

promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 2000 dal Tribunale

amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto da

Agricola Cammarata S.r.l. contro il Consorzio per l'area di sviluppo

industriale di Sibari - Crati ed altri, iscritta al n. 301 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24 - 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione della Agricola Cammarata S.r.l;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Udito l'Avvocato Stanislao De Santis per l'Agricola Cammarata

S.r.l.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento promosso con ricorso innanzi al

Tribunale amministrativo regionale della Calabria da una società

agricola avverso la deliberazione della Giunta regionale della

Calabria 18 novembre 1998, con la quale era stata approvata la

variante generale al piano regolatore Asi (area di sviluppo

industriale), così reiterando i vincoli urbanistici divenuti

inefficaci per scadenza del termine di legge, il giudice adito, con

ordinanza emessa in data 4 febbraio 2000 (r.o. n. 301 del 2000), su

eccezione della ricorrente, ha sollevato, in riferimento all'art. 42,

terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52, primo comma, del d.P.R. 6 marzo 1978,

n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno),

nella parte in cui consente la reiterazione, oltre il termine

decennale di efficacia legislativamente previsto, dei vincoli di

destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di

sviluppo industriale, senza previsione di indennizzo.

Il Collegio rimettente muove dalla premessa che, con sentenza

n. 260 del 1976, la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità

costituzionale dell'art. 147 del precedente t.u. delle leggi sugli

interventi nel Mezzogiorno, nella parte in cui consentiva vincoli

sostanzialmente espropriativi, senza prevedere un indennizzo o senza

prefissione di un termine di durata. A seguito di tale decisione,

l'art. 52 del nuovo testo unico, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978,

n. 218, stabilì che "i vincoli di destinazione previsti dai piani

regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno

efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del

provvedimento di approvazione", senza, peraltro, disporre il divieto

di reiterazione di detti vincoli, ancorché divenuti inefficaci per

scadenza del decennio.

Nella ordinanza di rimessione si richiama, altresì, la sentenza

n. 179 del 1999, con la quale la stessa Corte ha dichiarato

costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 7,

numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge

urbanistica) e dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187

(Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942,

n. 1150), nella parte in cui tale normativa consentiva

all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti senza

la previsione di un indennizzo secondo modalità legislativamente

previste. Ad avviso del Collegio rimettente, la situazione esaminata

dalla Corte nella riferita situazione presenterebbe elementi di

identità con quella in questione, e la mancata previsione di un

indennizzo per l'ipotesi di reiterazione del vincolo decennale, posto

dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale,

comporterebbe i medesimi profili di irragionevolezza e di

arbitrarietà. Al riguardo, nella ordinanza si sottolinea, come

emblematica, la situazione denunciata dalla ricorrente, i cui

terreni, già aventi destinazione agricola, erano stati assoggettati

per trenta anni ad una mai realizzata destinazione industriale,

comprimendo per un così rilevante periodo di tempo l'utilizzazione

dei beni in conformità alle caratteristiche oggettive degli stessi.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte

privata del procedimento a quo riportandosi alle argomentazioni

svolte dal Tribunale amministrativo regionale e concludendo per la

declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione

impugnata. Nella imminenza della data fissata per l'udienza pubblica,

la parte ha depositato una memoria con la quale insiste nelle

conclusioni rassegnate, rilevando che i vincoli, di cui si tratta,

rientrano sicuramente tra quelli soggetti all'alternativa tra

predeterminazione certa del termine di durata e obbligo di indennizzo

per il caso di pur legittima reiterazione, rientrando negli schemi

della espropriazione. Nella memoria si richiama, poi, anche

l'art. 39, comma 1, del recente d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

espropriazione per pubblica utilità, Testo a) il quale ha previsto,

sia pure in attesa di una organica risistemazione della materia, che,

nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di

un vincolo sostanzialmente espropriativo, è dovuta al proprietario

una indennità commisurata all'entità del danno effettivamente

prodotto. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta in

via incidentale all'esame della Corte riguarda l'art. 52, primo

comma, del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli

interventi nel Mezzogiorno), nella parte in cui consente la

reiterazione, oltre il termine decennale di efficacia

legislativamente stabilito, dei vincoli di destinazione preordinati

all'esproprio o sostanzialmente espropriativi previsti dai piani

regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, senza

previsione di indennizzo. È denunciato il contrasto con l'art. 42,

terzo comma, della Costituzione, attraverso il richiamo alla sentenza

n. 179 del 1999, con la quale la Corte ha dichiarato la

illegittimità costituzionale delle analoghe norme urbanistiche

(combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge

17 agosto 1942, n. 1150, e dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968,

n. 1187), nella parte in cui tale normativa consentiva

all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti,

preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità,

senza la previsione di un indennizzo.

2. - Preliminarmente deve essere verificata l'ammissibilità

della questione alla luce della motivazione sulla rilevanza adottata

dal giudice remittente. La soluzione deve essere positiva, poiché

l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale offre una

giustificazione plausibile della rilevanza della questione di

legittimità costituzionale sollevata in un giudizio in cui - oltre

ad impugnare la variante generale di piano regolatore di Area

sviluppo industriale, con reiterazione (senza indennizzo) di vincoli,

preordinati all'espropriazione, divenuti inefficaci per scadenza del

decennio previsto dalla legge (in realtà si afferma che

l'assoggettamento a vincoli durava "da trenta anni" senza che fosse

realizzata la destinazione industriale) - si chiedeva il risarcimento

del danno relativo.

Né - come sottolineato dalla difesa della parte privata in sede

di discussione - può avere rilievo preclusivo ai fini dell'esame

della questione, la sopravvenuta disposizione contenuta nell'art. 39

del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica

utilità, Testo a).

Le disposizioni del testo unico, infatti, sono destinate ad

entrare in vigore "a decorrere dal 1 gennaio 2002" (art. 59 del

d.P.R. n. 327 del 2001).

Occorre, tuttavia, sottolineare che la richiamata sentenza n. 179

del 1999 aveva fatto salva, nel frattempo, in mancanza di intervento

legislativo, la necessaria applicazione delle norme e dei principi

costituzionali da parte dei giudici chiamati a decidere sulle domande

proposte. Questi infatti restano tenuti sia a definire le

controversie, sia, ormai, ad osservare il principio, risultante da

dichiarazione di illegittimità costituzionale, di riconoscere un

indennizzo per i casi di reiterazione o proroga dei vincoli di piano

urbanistico espropriativi, oltre i limiti legislativamente definiti,

ricavando, in difetto di intervento legislativo, dall'ordinamento le

regole per la liquidazione della obbligazione di ristoro del

pregiudizio subito.

3. - La questione è fondata, alla luce di quanto già deciso da

questa Corte con sentenza n. 179 del 1999, relativa all'analoga

previsione di reiterazione dei vincoli urbanistici.

La disposizione oggetto della presente questione (art. 52, primo

comma, del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218) era stata introdotta

nell'ordinamento dopo la dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 147, commi 1 e 9, dell'allora vigente t.u.

delle leggi sul Mezzogiorno approvato con d.P.R. 30 giugno 1967,

n. 1523, "nella parte in cui dette norme, senza prevedere un

indennizzo, consentono che vincoli di destinazione preordinati

all'espropriazione siano imposti su beni di proprietà privata dai

piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale,

senza prefissione di un termine di durata" (sentenza n. 260 del

1976).

Detta dichiarazione di illegittimità costituzionale si

ricollegava all'analoga questione - relativa a vincoli espropriativi

imposti da piano regolatore generale - risolta con la sentenza n. 55

del 1968, con dichiarazione di illegittimità costituzionale dei

numeri 2, 3, e 4 dell'art. 7 e dell'art. 40 della legge urbanistica

17 agosto 1942, n. 1150, alla quale avevano fatto seguito la legge

19 novembre 1968, n. 1187, contenente la imposizione di limiti

temporali di durata dei vincoli stessi preordinati all'espropriazione

o comportanti l'inedificabilità, ed una serie di successive

disposizioni particolari prevedenti termini di efficacia temporale di

varie forme di pianificazioni urbanistiche (v. la citata sentenza

n. 260 del 1976).

Nella progressiva elaborazione giurisprudenziale del principio

della alternatività tra temporaneità dei vincoli urbanistici

preordinati alla espropriazione o sostanzialmente ablativi e obbligo

di indennizzo, la Corte ha sviluppato l'iter interpretativo della

garanzia costituzionale in materia espropriativa, aggiungendo una

ulteriore affermazione di principio, derivata dall'art. 42 della

Costituzione, secondo cui, per gli anzidetti vincoli (urbanistici)

espropriativi, la reiterazione comporta necessariamente un indennizzo

diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della

durata.

La sentenza surrichiamata n. 179 del 1999 ha avuto occasione di

precisare che "l'obbligo specifico di indennizzo deve sorgere una

volta superato il primo periodo di ordinaria durata temporanea (a sua

volta preceduto da un periodo di regime di salvaguardia) del vincolo"

(periodo di franchigia da ogni indennizzo), quale determinata dal

legislatore entro limiti non irragionevoli, riconducibili alla

normale sopportabilità del peso gravante in modo particolare sul

singolo.

In altri termini deve essere separato e distinto - rispetto alla

pretesa indennitaria - il profilo sia della ammissibilità e

legittimità della reiterazione degli anzidetti vincoli in via

amministrativa, sia della ammissibilità sul piano costituzionale,

entro i limiti della non irragionevolezza, delle proroghe in via

legislativa o delle differenziazioni di durata per taluni vincoli o

in talune regioni a statuto speciale (sentenza n. 179 del 1999).

Di conseguenza, per tutti i casi in cui può essere ammessa la

reiterazione (o la proroga) degli anzidetti vincoli c.d.

espropriativi, "deve essere dichiarata la illegittimità

costituzionale non dell'intero complesso normativo che consente la

reiterazione dei vincoli" stessi, "ma esclusivamente della mancata

previsione di indennizzo" (con caratteristiche distinte

dall'indennità di espropriazione). L'indennizzo deve essere riferito

alla permanenza del vincolo, oltre i limiti di durata non

irragionevoli fissati dal legislatore, come periodo di franchigia,

riconducibili alla normale sopportabilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, primo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,

n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno),

nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i

vincoli, scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino

l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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