[1]tra leggi statali e regionali nel settore industriale Le leggi emanate dalle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle Province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno coordinate ai sensi dello articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attivita' industriali stabiliti dal presente Capo.(1) In particolare le leggi regionali non possono introdurre per le attivita' industriali tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti per i territori di cui all'art. 1 ne' stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi del presente Capo relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed all'entita' dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato.(2) Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.(3)

[2](1) Art. 16, c. 1°, L. n. 183/1976

[3](2) Idem, c. 2°

[4](3) Idem, c. 3°

Testo vigente dal 29 maggio 1978

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 237/1983

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1983

    Le necessita` di coordinamento tra leggi statali e leggi regionali in materia di credito agevolato per l'industria riguarda sia le Regioni a statuto ordinario che quelle a statuto speciale, potendo altrimenti risultare vanificato l'obiettivo stesso del coordinamento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 48 d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 che impone glistessi limiti a tutte le Regioni non differenziando quelle a statuto speciale).

    Art. 76 cost. · Art. 6 Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 · Art. 14 Testo unico interventi nel Mezzogiorno · Art. 3 Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art48 · fonte del testo

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