Art. 8 — Doveri informativi

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La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio ((, delle Sicav o delle Sicaf)). A tali fini lo statuto delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio ((, delle Sicav o delle Sicaf)), indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio ((, delle Sicav o delle Sicaf)) comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le societa' che controllano le SIM, le societa' di gestione del risparmio ((, le Sicav o le Sicaf)) o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 3, lettera c). I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento.

Testo in vigore dal 9 aprile 2014 al 21 agosto 2014

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 29 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 30 novembre 2021 — 29 aprile 2026per 4 anni
  3. 3 gennaio 2018 — 30 novembre 2021per 4 anni
  4. 26 agosto 2017 — 3 gennaio 2018per 4 mesi
  5. 27 giugno 2015 — 26 agosto 2017per 2 anni
  6. 21 agosto 2014 — 27 giugno 2015per 10 mesi
  7. 9 aprile 2014 — 21 agosto 2014per 4 mesi
  8. 7 aprile 2010 — 9 aprile 2014per 4 anni
  9. 1 novembre 2007 — 7 aprile 2010per 2 anni
  10. 29 febbraio 2004 — 1 novembre 2007per 4 anni
  11. 26 marzo 1998 — 29 febbraio 2004testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2010 al 9 aprile 2014. 13 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… violazione delle norme che disciplinano l'attivita' delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio tolto: o delle SICAVaggiunto: , delle Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio tolto: o delle SICAVaggiunto: , delle Sicav o delle Sicaf, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. tolto: i aggiunto: I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio tolto: o delle SICAVaggiunto: , delle Sicav o delle Sicaf comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i … conti presso le societa' che controllano le SIM, le societa' di gestione del risparmio tolto: o le SICAVaggiunto: , le Sicav o le Sicaf o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art8 · fonte del testo

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