Art. 78 — Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell'effettuazione degli altri calcoli e obblighi di pubblicazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

La CONSOB puo' richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e documenti sugli scambi organizzati di strumenti finanziari. Ai fini della tutela degli investitori, la CONSOB puo':

  • a)stabilire le modalita', i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi;
  • b)sospendere e, nei casi piu' gravi, vietare gli scambi quando cio' sia necessario per evitare gravi pregiudizi alla tutela degli investitori. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art78 · fonte del testo

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