Art. 73 — Vigilanza
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Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della CONSOB, che a tal fine si avvale dei poteri previsti (( dagli articoli 74, comma 2, e 187-octies)). La CONSOB iscrive le societa' di gestione in un albo. La CONSOB verifica che le modificazioni statutarie delle societa' di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica. La CONSOB vigila affinche' la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento (( della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori)) e puo' richiedere alle societa' di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.
Testo in vigore dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017
