Art. 73 — Vigilanza
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Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della CONSOB, che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo 74, comma 2. La CONSOB iscrive le societa' di gestione in un albo. La CONSOB verifica che le modificazioni statutarie delle societa' di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica. La CONSOB vigila affinche' la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita' indicate nell'articolo 63, comma 1, lettera b), e puo' richiedere alle societa' di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.
Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 1 novembre 2007
