Art. 72 — Individuazione dell'autorità competente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 2011 al 4 settembre 2013. Leggi il testo vigente →

(( La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70, stabilendone i presupposti, l'ambito di applicazione e le modalita' di accertamento e di liquidazione. L'insolvenza di mercato e' dichiarata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'apertura, da parte dell'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70, costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di 'procedura di risanamento' e 'procedura di liquidazione' previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, l'autorita' giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Consob e alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70. La liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi gli adempimenti previsti al comma 6, puo' essere effettuata dalle societa' di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, per i contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis, rispettivamente per le operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei sistemi da essi gestiti, e da altri soggetti, conformemente alle disposizioni contenute nella disciplina prevista dal comma 1.Le spese per la gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste a carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali l'insolvente ha operato. Ai fini della liquidazione delle insolvenze di mercato, le societa' di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, i gestori dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-bis e gli altri soggetti possono prevedere clausole di close-out netting per i contratti e per le operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e hanno effetto in conformita' a quanto dalle stesse previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di una procedura di liquidazione nei confronti dell'insolvente di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di 'clausola di close-out netting', 'procedura di risanamento' e 'procedura di liquidazione' previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, anche in assenza di garanzie finanziarie. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui, di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile. 7. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relative al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.)) 40

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48

40

con decorrenza dal 30 giugno 2011

Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".

Testo in vigore dal 6 maggio 2011 al 4 settembre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 2001 al 6 maggio 2011. 138 parole tolte, 405 parole aggiunte.

tolto: L'insolvenzaaggiunto: La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e aggiunto: nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai tolto: servizi indicati nell'articolo 69 e ai sistemi previsti dall'articolo 70 tolto: e' dichiarata dalla CONSOB. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente. La CONSOBaggiunto: , stabilendone i presupposti, l'ambito di applicazione e le modalita' di accertamento e di liquidazione. L'insolvenza di mercato e' dichiarata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italiatolto: , stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonche' le relative modalita' di accertamento e di liquidazioneaggiunto: . Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'apertura, da parte dell'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70, costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di 'procedura di risanamento' e 'procedura di liquidazione' previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, l'autorita' giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Consob e alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70. La liquidazione delle insolvenze di mercato tolto: e' effettuata da uno o piu' commissari nominati dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia. L'indennita' spettante ai commissari e' determinata dalla CONSOB ed e' posta a carico delle societa' di gestione dei mercatiaggiunto: , inclusi gli adempimenti previsti al comma 6, puo' essere effettuata dalle societa' di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, per i contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis, rispettivamente per le operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei sistemi da essi gestiti, e da altri soggetti, conformemente alle disposizioni contenute nella disciplina prevista dal comma 1.Le spese per la gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste a carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali l'insolvente ha operatotolto: , in base ai criteri dalla stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza, compreso quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori dei servizi di mercato. Alla chiusura dellaaggiunto: . Ai fini della liquidazione delle insolvenze di mercato, le societa' di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, i gestori dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-bis e gli altri soggetti possono prevedere clausole di close-out netting per i contratti e per le operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e hanno effetto in conformita' a quanto dalle stesse previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di una procedura di liquidazione nei confronti dell'insolvente di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di 'clausola di close-out netting', 'procedura di risanamento' e 'procedura di liquidazione' previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, anche in assenza di garanzie finanziarie. La procedura di liquidazione dell'insolvenzatolto: , i commissari rilasciano aggiunto: di mercato si conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui, aggiunto: di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile. aggiunto: 7. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni tolto: del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 tolto: relativaaggiunto: , relative al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48

    Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art72 · fonte del testo

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