Art. 70 — Riconoscimento dei mercati

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1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attivita' di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012

Testo in vigore dal 4 settembre 2013 al 24 settembre 2016

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Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 2007 al 4 settembre 2013. 180 parole tolte, 36 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioniaggiunto: 1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti tolto: dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono... essere soggette aggiunto: dall'attivita' di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce tolto: il sistema aggiunto: la controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo tolto: le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:

tolto: a) le risorse finanziarie delle societa' che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;

tolto: b) i requisiti di organizzazione del gestore dei sistemi;

tolto: c) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;

tolto: d) i criteri generali in base ai quali il gestore dei sistemi puo' partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e garanzia esteri. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare. L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari e' subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi. aggiunto: quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art70 · fonte del testo

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