Art. 70 — Riconoscimento dei mercati

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La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono ((...)) essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. ((Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:

  • a)le risorse finanziarie delle societa' che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;
  • b)i requisiti di organizzazione del gestore dei sistemi;
  • c)i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;
  • d)i criteri generali in base ai quali il gestore dei sistemi puo' partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e garanzia esteri. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare. (( L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari e' subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi. ))

Testo in vigore dal 1 novembre 2007 al 4 settembre 2013

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Che cosa è cambiato dal 1 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 2004 al 1 novembre 2007. 7 parole tolte, 119 parole aggiunte in 5 capoversi.

… dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono tolto: essere distratte dalla destinazione prevista ne' essereaggiunto: ... essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. aggiunto: Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:

aggiunto: a) le risorse finanziarie delle societa' che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;

aggiunto: b) i requisiti di organizzazione del gestore dei sistemi;

aggiunto: c) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;

aggiunto: d) i criteri generali in base ai quali il gestore dei sistemi puo' partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e garanzia esteri. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolareaggiunto: . L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari e' subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art70 · fonte del testo

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