Art. 60 — Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 2003 al 9 aprile 2014. Leggi il testo vigente →

(( Le succursali di imprese di investimento, di societa' di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. )) Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.

Testo in vigore dal 22 ottobre 2003 al 9 aprile 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003. 2 parole tolte, 8 parole aggiunte.

Le succursali di imprese di investimento tolto: eaggiunto: , di societa' di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese tolto: d'origine aggiunto: di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. Salvo che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art60 · fonte del testo

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