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In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di societa' di gestione del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla prestazione di servizi (( e attivita')) di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, (( nell'ambito delle rispettive competenze)), possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita'. L'autorita' di vigilanza che procede puo' altresi', sentita l'altra autorita', vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni ((, nonche' imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni,)) singoli servizi o attivita', anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:

  • a)le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
  • b)nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

Testo in vigore dal 1 novembre 2007 al 9 aprile 2014

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 1 novembre 2007. 8 parole tolte, 16 parole aggiunte.

In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di societa' di gestione del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla prestazione di servizi aggiunto: e attivita' di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, tolto: ciascuna per le materie di propria competenza aggiunto: nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita'. L'autorita' di vigilanza che procede puo' altresi', sentita l'altra autorita', vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni tolto: riguardantiaggiunto: , nonche' imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attivita', anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art51 · fonte del testo

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