Art. 190-ter
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129.
Abrogato dal 3 gennaio 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129.
Abrogato dal 3 gennaio 2018
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3 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 3 gennaio 2018. 243 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro:
tolto: a) in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi prevista, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31;
tolto: b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208;
tolto: c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. tolto: 208;
tolto: d) alle persone fisiche, in caso di inosservanza dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-quinquies. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis. 2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB puo' disporre la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti aggiunto: 129
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che l'abrogazione del presente articolo si applica alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art190ter · fonte del testo
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