Art. 5 — Finalità e destinatari della vigilanza

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(( La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:

  • a)la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
  • b)la tutela degli investitori;
  • c)la stabilita' e il buon funzionamento del sistema finanziario;
  • d)la competitivita' del sistema finanziario;
  • e)l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3. )) La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. (( La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:
  • a)i compiti di ciascuna e le modalita' del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;
  • b)lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite ed e' allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2-bis. ))

Testo in vigore dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017

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Che cosa è cambiato dal 1 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 1 novembre 2007. 36 parole tolte, 187 parole aggiunte in 8 capoversi.

La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente parte ha per tolto: scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla aggiunto: obiettivi:

aggiunto: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;

aggiunto: b) la tutela degli investitori tolto: e alla stabilita', alla competitivita' e alaggiunto: ;

aggiunto: c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema finanziariotolto: . Laaggiunto: ;

aggiunto: d) la competitivita' del sistema finanziario;

aggiunto: e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio tolto: eaggiunto: , la stabilita' patrimonialetolto: . La CONSOB aggiunto: e la sana e prudente gestione degli intermediari. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. La Banca d'Italia e la tolto: CONSOB aggiunto: Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni tolto: regolanti le materie di competenza aggiunto: legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine … danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanzaaggiunto: . La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:

aggiunto: a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;

aggiunto: b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite ed e' allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art5 · fonte del testo

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