Art. 41-bis — Società di gestione UE

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Per l'esercizio delle attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea, le societa' di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorita' competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, le societa' di gestione UE possono svolgere le attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano informate dall'autorita' competente dello Stato di origine. Le societa' di gestione UE che intendono gestire un OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, nonche' le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo ai sensi dell'articolo 37 o autorizza la Sicav a condizione che:

  • a)il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate nel presente comma;
  • b)la societa' di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stato di origine un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;
  • c)la societa' di gestione UE abbia stipulato con il depositario un accordo che assicura al depositario la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo o l'autorizzazione della Sicav di cui al comma 3, consulta l'autorita' competente dello Stato di origine della societa' di gestione UE. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di gestione UE devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1, 2 e 3 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, nonche' il contenuto dell'accordo tra la societa' di gestione UE e il depositario previsto nel comma 3, lettera c). Le societa' di gestione UE che svolgono le attivita' di cui ai commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 35-decies. Alle societa' di gestione UE si applica l'articolo 8, comma 1.

Testo in vigore dal 9 aprile 2014 al 26 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014. 70 parole tolte, 57 parole aggiunte in 4 capoversi.

Per l'esercizio delle attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni tolto: comunitarie aggiunto: dell'Unione europea, le societa' di gestione tolto: armonizzate aggiunto: UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla tolto: CONSOB aggiunto: Consob da parte dell'autorita' competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. Salvo quanto previsto tolto: dal successivo articolo aggiunto: dall'articolo 42, le societa' di gestione tolto: armonizzate aggiunto: UE possono svolgere le attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni tolto: comunitarie aggiunto: dell'Unione europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la tolto: CONSOB aggiunto: Consob siano informate dall'autorita' competente dello Stato di origine. Le societa' di gestione tolto: armonizzate che intendono istituire e gestire nel territorio della Repubblica un fondo comune di investimento armonizzato aggiunto: UE che intendono gestire un OICVM italiano rispettano le disposizioni tolto: di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39, al capo III-bis e al capo III-ter aggiunto: previste nel capo II, nonche' le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo aggiunto: ai sensi dell'articolo 37 o autorizza la Sicav a condizione che:

a) il fondo aggiunto: o la Sicav rispetti le norme richiamate nel presente comma;

b) la societa' di gestione tolto: armonizzata aggiunto: UE sia autorizzata a gestire nello Stato di origine tolto: fondi aggiunto: un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;

c) la societa' di gestione tolto: armonizzata aggiunto: UE abbia stipulato con tolto: la banca depositaria aggiunto: il depositario un accordo che assicura tolto: alla banca depositaria aggiunto: al depositario la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo aggiunto: o l'autorizzazione della Sicav di cui al comma tolto: 2-bis aggiunto: 3, consulta l'autorita' competente dello Stato di origine della societa' di gestione tolto: armonizzata aggiunto: UE. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di gestione tolto: armonizzate aggiunto: UE devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1, 2 e tolto: 2-bis aggiunto: 3 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, nonche' il contenuto dell'accordo tra la societa' di gestione tolto: armonizzata e la banca depositaria aggiunto: UE e il depositario previsto nel comma tolto: 2-bis aggiunto: 3, lettera c). Le societa' di gestione tolto: armonizzate aggiunto: UE che svolgono le attivita' di cui ai commi 1 e tolto: 2-bis aggiunto: 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo tolto: 40 aggiunto: 35-decies. Alle societa' di gestione tolto: armonizzate aggiunto: UE si applica l'articolo 8, comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art41bis · fonte del testo

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