Art. 31 — Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

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Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le societa' di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)). I ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)) di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le societa' di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. E' ((consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)) la persona fisica che, in qualita' di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attivita' di ((consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)) e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e' responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal ((consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. E' istituito l'albo unico dei ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)), articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalita' giuridica ed e' ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attivita'. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. 63 Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

  • a)alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicita';
  • b)ai requisiti di rappresentativita' delle associazioni professionali dei ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)) e dei soggetti abilitati;
  • c)all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
  • d)alle cause di incompatibilita';
  • e)ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;
  • f)all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
  • g)alle regole di presentazione e di comportamento che i ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)) devono osservare nei rapporti con la clientela;
  • h)alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dai ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede));
  • i)all'attivita' dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalita' di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;
  • l)alle modalita' di aggiornamento professionale dei ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)). La CONSOB puo' chiedere ai ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)) o ai soggetti che si avvalgono di ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)) la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. 63 63
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 2015, n. 208

63

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 36) che "Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [...] sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonche' la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari»"; - (con l'art. 1, comma 36) che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonche' alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui al comma 4 del presente articolo; - (con l'art. 1, comma 37) che "L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari»"; - (con l'art. 1, comma 39) che "I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2016 al 26 agosto 2017

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 31, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11240/2025

    29 aprile 2025

    In tema di responsabilità dell'intermediario, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza causale della condotta incauta dell'investitore, il quale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare sul proprio conto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informatica del medesimo).

    Art. 31 · Art. 2049 c.c. · Art. 1227 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 50 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 29 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 21 marzo 2025 — 29 aprile 2026per un anno
  3. 24 gennaio 2020 — 21 marzo 2025per 5 anni
  4. 26 agosto 2017 — 24 gennaio 2020per 2 anni
  5. 1 gennaio 2016 — 26 agosto 2017per un anno
  6. 9 aprile 2014 — 1 gennaio 2016per un anno
  7. 18 agosto 2009 — 9 aprile 2014per 5 anni
  8. 1 novembre 2007 — 18 agosto 2009per un anno
  9. 12 gennaio 2006 — 1 novembre 2007per un anno
  10. 29 febbraio 2004 — 12 gennaio 2006per un anno
  11. 26 marzo 1998 — 29 febbraio 2004testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2014 al 1 gennaio 2016. 25 parole tolte, 73 parole aggiunte in 5 capoversi.

… nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di tolto: promotori finanziari. I promotori finanziari aggiunto: consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le societa' … dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. E' tolto: promotore finanziario aggiunto: consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la persona fisica che, in qualita' di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attivita' di tolto: promotore finanziario aggiunto: consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e' responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal tolto: promotore finanziario aggiunto: consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. E' istituito l'albo unico dei tolto: promotori finanziari aggiunto: consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni …

b) ai requisiti di rappresentativita' delle associazioni professionali dei tolto: promotori finanziari aggiunto: consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati;

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i tolto: promotori finanziari aggiunto: consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dai tolto: promotori finanziari aggiunto: consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

l) alle modalita' di aggiornamento professionale dei tolto: promotori finanziari aggiunto: consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La CONSOB puo' chiedere ai tolto: promotori finanziari aggiunto: consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono di tolto: promotori finanziari aggiunto: consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208

    La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 36) che "Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [...] sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonche' la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari»"; - (con l'art. 1, comma 36) che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonche' alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui al comma 4 del presente articolo; - (con l'art. 1, comma 37) che "L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari»"; - (con l'art. 1, comma 39) che "I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art31 · fonte del testo

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